Legge di Bilancio 2025

Con la Legge di Bilancio 2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre e il Collegato Lavoro Legge n. 203 del 13.12.2024, sono state introdotte importanti misure in tema di lavoro e previdenza di cui Vi forniamo di seguito una sintesi.

Conferma
strutturale dell’IRPEF atre scaglioni, no tax area etrattamento integrativo. Stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:
23% per redditi fino a 28.000 euro;

35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;

43% per redditi superiori a 50.000 euro.

La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati.
Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l’innalzamento limite di esenzione fiscale.

Cuneo fiscale.
Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:
7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;

4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimentoequivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di 40.000 euro. Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all’abitazione principale.

Trattamento integrativo. Si confermano le regole 2024. Pertanto, è prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) con esclusione di quelli di pensione e alcuni assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Riordino delle detrazioni. Si introducono, con riferimento ai percettori di redditi medioalti, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare. In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico.
L’importo base è pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente da utilizzare è pari a:

0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;

0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;

0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;

1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/2022.

Detrazioni per familiari a carico

Si prevede che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli. Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani odi uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Tracciabilità delle spese. Subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento. In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d’impresa. Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP. Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Inoltre, l’obbligo di verifica preventiva, che già riguarda la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica per pagamenti superiori a 5.000 euro, viene esteso al pagamento di stipendi e indennità superiori a 2.500 euro, a condizione che l’importo dovuto per inadempimenti fiscali sia pari o superiore a 5.000 euro. L’applicazione di questa modifica è prevista dal primo gennaio 2026, per consentire i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi di gestione dei pagamenti.

Tassazione fringe benefit per auto concesse in uso ai dipendenti. Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal gennaio 2025.

Maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore. Prevede che gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al gennaio 2025, possano incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorrerà al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata, e sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti
anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore ai sensi sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con MEF, saranno disciplinate le modalità attuative della misura.

Congedi parentali. Si eleva in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima era al 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Decontribuzione per le lavoratrici con figli. Rende strutturale modificandone la disciplina la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i
rapporti di lavoro domestico. L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l’esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di
bilancio. L’esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno disciplinate la misura dell’esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

Interventi in materia di premi di produttività. Si conferma, per il triennio 20252027, la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (già prevista per il 2024 dall’ultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Misure fiscali in materia di welfare aziendale. Si prevedono gli specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).

Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turisticoalberghiere. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali per il periodo dal gennaio al 30 settembre 2025 un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Si proroga la cd. maxideduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrà considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.

Bonus affitti per neoassunti a tempo indeterminato. I commi da 386 a 391 introducono una misura di sostegno a favore di lavoratori che accettano di trasferire la propria residenza a oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro. In particolare, il beneficio consiste nell’esenzione fiscale, fino a 5.000 euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal gennaio 2025al 31 dicembre 2025, a formare il reddito ai fi ni fi scali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Ai fini del beneficio, il lavoratore:
deve aver percepito, nell’anno precedente l’assunzione, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro;

deve aver trasferito la residenza ad una distanza superiore ai 100 chilometri calcolati tra la precedente e la nuova sede di lavoro. A tal fi ne, il lavoratore deve fornire una dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, che attesti la residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione.

Tale esclusione:
è valida per i primi due anni dalla data di assunzione;

non rileva ai fi ni contributivi;

viene calcolata ai fi ni dell’ISEE per l’accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.

Nuovi requisiti per accedere alla NASpI. In materia di ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito per il riconoscimento della NASpI:
dal gennaio 2025, ai fi ni del diritto dell’indennità, deve intercorrere un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che diritto alla NASpI. Più precisamente, secondo quanto disposto dal comma 171 che inserisce la lettera cbis) nell’art. 3c. 1 del D.Lgs. 22/2015 con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

Contratto a tempo determinato Periodo di prova Il periodo di prova nei contratti a termine non potrà superare un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Viene previsto anche un limite minimo e un limite massimo in base alla durata del contratto di lavoro. Queste le specifiche:
nei rapporti fino a 6 mesi: da un minimo 2 a un massimo 15 giorni di prova,

nei rapporti > di 6 mesi e < a 12 mesi: il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni,

nei rapporti a 12 mesi: si applica il periodo di prova previsto dal CCNL per i contratti a tempo indeterminato.

La contrattazione collettiva può prevedere una durata più favorevole.

Contratto a tempo determinato Attività stagionale interpretazione autentica. Viene predisposta una interpretazione autentica per quanto riguarda le esclusioni alla regola del cd. “stop and go”, prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. In particolare, sono considerate attività stagionali, e come tali escluse dalla regola che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra due contratti a termine:
a) le attività stagionali indicate dal D.P.R. n. 1525 del 1963,

b) le attività organizzate per fare fronte ad una intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51, del decreto legislativo 81 del 2015.

Lavoro Agile Comunicazione obbligatoria. La comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro dovrà essere effettuata entro 5 giorni dalla data di avvio dello smart working. La comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro dell’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile deve essere comunicato entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica.

Dimissioni Per assenza ingiustificata. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta:
oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro
ovvero in mancanza di una previsione del CCNL
superiore a 15 giorni

Il datore di lavoro:

a) comunica l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, che potrà verificare la veridicità delle informazioni ricevute;

b) risolve il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore;

c) effettua la COT di risoluzione al Centro per l’Impiego, indicando «dimissioni volontarie.

La comunicazione all’ITL andrà fatta, una volta appurata l’assenza ingiustificata, il giorno successivo al termine previsto dal CCNL ovvero al 16° giorno e dovrà contenere:

i dati anagrafici del lavoratore;

l’indirizzo del lavoratore, conosciuto dall’azienda;

eventuali altri recapiti, sempre conosciuti dall’azienda (telefono, email), in modo che l’ITL possa contattare il lavoratore;

il primo giorno di assenza (dies a quo);

il conteggio dei successivi giorni di assenza;

la specifica circa la mancata autorizzazione ad assentarsi dal posto di lavoro.

Pagamento contributi Dilazione del pagamento dei debiti. L’INPS e l’INAIL potranno consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili.

Ammortizzatori Sociali Sospensione dalla prestazione per attività lavorativa. Prevista la sospensione della prestazione di cassa integrazione per le giornate di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte durante il periodo di integrazione salariale.
Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. Le comunicazioni telematiche previste dalla legge assolvono l’obbligo del lavoratore.

Visita medica preventiva. Il medico competente può tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva,
delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione.

Visita medica Ripresa lavoro dopo assenza superiore a 60 gg. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.